1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare e semplificare la normativa vigente concernente le sanzioni amministrative comminate per la violazione di precetti posti a tutela dell'ambiente.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere adeguate sanzioni ripristinatorie, reali e pecuniarie, anche cumulabili tra loro, ispirate al principio di proporzionalità;
b) eliminare le duplicazioni di sanzioni penali e di sanzioni amministrative meramente pecuniarie concernenti il medesimo fatto;
c) affidare al giudice penale la competenza di irrogare, in via sostitutiva dell'amministrazione rimasta inerte, le sanzioni amministrative ripristinatorie comminate per fatti costituenti reato;
d) prevedere sanzioni pecuniarie progressivamente o proporzionalmente crescenti in caso di protrazione nel tempo della condotta illecita;
e) prevedere adeguati poteri cautelari in capo all'amministrazione;
f) prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo senza limiti alle prove ammesse in giudizio.